Il nuovo modello di contratto elaborato dal Consiglio Nazionale Forense prevede due forme di compensazione, quella ad orario o quella per soluzione delle fasi di attività. In pratica, in base al tempo o alle singole attività concluse nell'ambito di una più complessa causa. E' quanto segue l'abolizione delle tariffe stabilite dall'Ordine: d'ora in poi invece si deve redigere un contratto siglato da cliente e avvocato per stabilire l'onorario del legale. Quindi niente più preventivo a voce: per iscritto - di fatto una scrittura privata - dopo un'eventuale espressione di un preventivo di massima.
Il contratto scritto - questa la novità - ha effetti vincolanti nei rapporti avvocato-cliente per la determinazione del compenso da parte del giudice, come stabilito dal decreto ministeriale n. 140/2012 - e può rappresentare un punto di riferimento per la determinazione, sempre giudiziale, delle spese di soccombenza. A quest'ultimo proposito va ricordato che non potendosi più elaborare una nota spese da produrre al giudice, è opportuno produrre copia del contratto, previa prudenziale autorizzazione del cliente. Il giudice, nella liquidazione delle spese, potrà tenere conto del livello del compenso pattuito documentato con il contratto.
Tra l'altro, una clausola specifica del contratto riguarda l'informazione da dare al cliente, anche per obblighi deontologici, sul grado di difficoltà dell'incarico. Secondo i seguenti gradi: questione ordinaria; questione difficile; questione complessa.
A parte i dettagli che maggiormente interessano l'avvocato, viene da chiedersi come reagiremmo di fronte ad una richiesta di controfirmare un preventivo vincolante - di questo si tratta - senza aver alcuna certezza sull'esito della causa, nè sulla serietà e professionalità del legale. L'unica cosa certa è che si dovrà pagare quanto si sta firmando. Non che prima il cliente avesse tali garanzie, ovvio. Ma in tempi di crisi i clienti potrebbero spaventarsi...
FONTE: http://www.italiaoggi.it