Avevamo parlato in questo articolo della fatturazione elettronica per la PA. Riprendiamo il discorso della digitalizzazione fiscale.
Ci riferiamo alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 46/E del 10 aprile scorso (in ALLEGATO), con la quale l'agenzia ha informato la comunità dei contribuenti sulle modalità e condizioni con cui poter archiviare i documenti fiscali in forma digitale - ossia, consevarli solo sul proprio PC, di solito come file PDF. Parliamo in particolare di documenti del tipo ricevute e fatture.
Si parla quindi in gergo tecnico di conservazione sostitutiva dei documenti analogici - cioè, il cittadino può evitare di stampare i vari documenti in forma cartacea ma può provvedere alla loro mera conservazione su un archivio digitale - un hard disk insomma - con il consiglio di fornirsi in parallelo di un buon antivirus - non si sa mai. Vediamo allora in estrema sintesi cosa indica l'Agenzia delle Entrate:
- numerare e protocollare i documenti in arrivo, con un sistema di protocollo che funzioni in maniera distinta a seconda che il documento sia ricevuto in formato cartaceo o digitale. Ossia, il numero progressivo assegnato ad esempio per le fatture deve essere specifico per il tipo di formato - analogico o digitale - e quindi di fatto esisteranno due protocollli distinti;
- elaborare i documenti ricevuti in formato PDF, per i quali la normativa presume l’assolvimento dell’IVA - ci si riferisce ad esempio alle fatture per acquisti intracomunitari o le spese in regime di 'reverse charge' - allegando ad essi un altro documento con i dati necessari per l'integrazione e gli estremi della fattura cui si riferisce: tale documento dovrà essere allegato all’immagine della fattura parola;
- registrare le fatture di spesa nel registro IVA attribuendo loro un numero progressivo;
- terminare l’iter di conservazione sostitutiva secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2014;
- cestinare i documenti in formato cartaceo e conservare i documenti in formato digitale entro il terzo mese consecutivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Ultima precisazione dell’agenzia: il documento informatico dovrà essere reso leggibile e disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente.
FONTE: https://www.investireoggi.it